Passaggi dall’istruzione Statale all’Istruzione Professionale Regionale (IeFP)
Come da decreto-legge 9 settembre 2025, n.127 i passaggi da altri istituti sono così articolati:
PRIMO BIENNIO
« Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione.
L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento ».
CLASSE TERZA
A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi.
La verifica delle condizioni di ammissibilità è realizzata e deliberata in rapporto a:
- la valutazione delle condizioni oggettive e soggettive del successo formativo dell’alunno;
- il riconoscimento di un percorso formativo in contesto lavorativo (tirocinio/alternanza scuola-lavoro) riferibile alla figura professionale del corso IeFP per un numero di ore non inferiore al numero di ore di alternanza scuola-lavoro previste per la seconda annualità del corso IeFP.
- la valutazione del gruppo di allievi e i limiti di composizione del gruppo classe in cui effettuare l’inserimento.
Ai fini del passaggio da percorsi di istruzione statale a percorsi IeFP la procedura da seguire prevede:
- richiesta in forma scritta da parte degli interessati (compilazione modulo Google);
- valutazione della domanda e dell’esaustività della documentazione da parte della Commissione passaggi;
- eventuale richiesta e raccolta di ulteriori informazioni e dati;
- costituzione della Commissione per il riconoscimento dei crediti formativi;
- esame da parte della Commissione delle evidenze documentali delle acquisizioni dell’alunno;
- determinazione del valore dei crediti relativi alle competenze o elementi di competenza certificati validati;
- definizione e realizzazione di eventuali ulteriori accertamenti tramite apposite prove.
Ultima revisione il 14-11-2025

